La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 663/2024, ha rigettato il ricorso di una società contro un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA. Il caso riguardava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la vendita illecita di gasolio agevolato. La Corte ha ribadito la piena validità dell'accertamento presuntivo quando fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, sottolineando che l'onere della prova si sposta sul contribuente solo dopo che l'Amministrazione finanziaria ha fornito un quadro indiziario solido. È stato inoltre chiarito che una sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica nel giudizio tributario, ma costituisce un semplice elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.
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