Un contribuente, avente diritto a un rimborso fiscale per le agevolazioni legate al "rimborso sisma Sicilia", si è visto corrispondere solo il 50% della somma dovuta. L'Amministrazione finanziaria ha giustificato il pagamento parziale invocando la normativa sopravvenuta sulla limitazione dei rimborsi in base alla disponibilità di fondi. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 704/2024, ha stabilito un principio fondamentale: la carenza di fondi pubblici non estingue il diritto sostanziale del cittadino al rimborso integrale, ma ne disciplina unicamente le modalità di pagamento. Pertanto, il giudice dell'esecuzione (ottemperanza) non deve limitarsi a constatare l'indisponibilità di risorse, ma ha il potere e il dovere di accertare la situazione e attivare le procedure contabili specifiche, come l'ordine di pagamento in conto sospeso, per garantire che il diritto del contribuente venga, seppur con ritardo, pienamente soddisfatto.
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