La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7102/2024, ha rigettato i ricorsi di una società e dell'Agenzia delle Entrate in un caso di fatture soggettivamente inesistenti. La vicenda riguardava una società del settore metallurgico che aveva dedotto costi e detratto l'IVA da fatture emesse da un fornitore. È emerso che le prestazioni non erano state rese dalla società emittente, ma personalmente dal suo ex amministratore. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito: i costi sono deducibili ai fini delle imposte dirette, poiché la prestazione è stata effettivamente eseguita, ma l'IVA è indetraibile, dato che il contribuente non ha agito con la dovuta diligenza per verificare la reale identità del fornitore.
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