Una società ha impugnato una cartella di pagamento ricevuta tramite notifica PEC, lamentando due vizi: l'indirizzo del mittente non era in un elenco pubblico e il file era un PDF anziché un P7M. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando il primo motivo inammissibile perché sollevato per la prima volta in quella sede, e il secondo infondato. Secondo la Corte, la notifica PEC, sebbene irregolare, è valida se raggiunge il suo scopo, ovvero se permette al destinatario di difendersi, come avvenuto nel caso specifico.
Continua »