Una società ha impugnato una cartella di pagamento, sostenendo che la notifica fosse nulla perché l'indirizzo PEC del mittente, l'Ente della Riscossione, non era presente nei pubblici registri. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica PEC mittente è valida se raggiunge il suo scopo. Ciò significa che, se il destinatario riceve l'atto, può identificare con certezza il mittente e non subisce alcuna lesione del suo diritto di difesa, la notifica è da considerarsi perfezionata, anche se l'indirizzo del mittente non è iscritto nei registri pubblici come l'INI-PEC.
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