La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1610/2024, ha stabilito che la vendita opere d'arte, se svolta in modo sistematico e professionale, costituisce un'attività d'impresa ai fini fiscali, anche in assenza di una vera e propria organizzazione. La controversia nasceva da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente per redditi non dichiarati derivanti da tale attività. La Corte ha confermato la legittimità delle presunzioni legali sui prelevamenti bancari ingiustificati, considerati come ricavi occulti, e ha chiarito le condizioni per la deduzione forfettaria dei costi, cassando con rinvio la decisione di merito che l'aveva erroneamente applicata.
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