Una società si è vista negare la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, del costo relativo all'IVA indetraibile versata per fatture soggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1682/2024, ha respinto il ricorso, stabilendo che l'IVA indetraibile non costituisce un costo inerente all'attività d'impresa e quindi non può essere dedotto. La Corte ha sottolineato che l'IVA è un'imposta neutrale per le imprese e la sua indetraibilità, in contesti fraudolenti, non la trasforma in un onere deducibile dal reddito.
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