La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2073/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di accertamento sintetico. Se l'Agenzia delle Entrate commette un errore di calcolo, come omettere il reddito agrario, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'avviso. Essendo il processo tributario una 'impugnazione-merito', il giudice ha il dovere di esaminare la pretesa fiscale nel suo complesso e, se del caso, rideterminarla nella sua corretta misura, verificando se, nonostante l'errore, il reddito accertato superi comunque quello dichiarato oltre la soglia di legge.
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