Una società ha impugnato un estratto di ruolo relativo a contributi previdenziali, sostenendo di non aver mai ricevuto le notifiche originali. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2207/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una nuova normativa (art. 3-bis D.L. 146/2021) che stabilisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salvo casi eccezionali di pregiudizio specifico per il contribuente, non dimostrati nel caso di specie. La Corte ha confermato che questa nuova, più restrittiva, disciplina si applica anche ai giudizi in corso, limitando di fatto l'accesso alla tutela immediata contro l'impugnazione estratto di ruolo.
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