Una contribuente, esercente l'attività di tassista, impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria aveva ricostruito i suoi redditi con metodo analitico-induttivo. Dopo essere risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, la contribuente aderiva alla 'definizione agevolata delle controversie tributarie', saldando il debito. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, preso atto del pagamento e della richiesta, ha dichiarato l'estinzione del processo tributario senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
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