La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7361/2024, si è pronunciata sul tema del transfer pricing finanziamenti infragruppo. Il caso riguardava una holding italiana che aveva concesso finanziamenti a società controllate estere a tassi di interesse ritenuti non conformi al principio di libera concorrenza dall'Agenzia delle Entrate. La Corte ha cassato la decisione di merito, chiarendo la ripartizione dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza di una transazione comparabile a condizioni di mercato, inclusa la valutazione del credit rating della società debitrice. Solo successivamente, il contribuente ha l'onere di provare le ragioni commerciali che giustificano l'eventuale scostamento da tali condizioni. La sentenza impugnata è stata annullata per non aver correttamente applicato questo principio, limitandosi a considerazioni generiche senza un'adeguata analisi fattuale.
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