Una società in liquidazione, ammessa a concordato preventivo, ha impugnato due cartelle esattoriali notificatele dopo l'omologa del piano. I giudici di merito avevano dichiarato illegittime le cartelle, ritenendole un'azione non consentita durante la procedura. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, ha ribaltato la decisione. Ha chiarito che la notifica di una cartella esattoriale durante un concordato non è un'azione esecutiva vietata, ma un atto necessario per formalizzare il credito tributario e consentire al Fisco di insinuarsi nella procedura concorsuale. La cartella, quindi, è legittima e la sua utilità va valutata all'interno del concordato stesso.
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