La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15905/2025, chiarisce i nuovi e stringenti limiti per l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Un contribuente, ex socio di una società, aveva contestato un debito IVA appreso solo tramite estratto di ruolo, sostenendo la mancata notifica della cartella di pagamento. La Corte ha applicato la nuova normativa (art. 12, c. 4-bis, d.P.R. 602/1973), stabilendo che l’impugnazione è ammissibile solo se il contribuente dimostra un pregiudizio specifico e concreto, come l’impossibilità di partecipare ad appalti pubblici. In assenza di tale prova, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
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