Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34589 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 34589 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 15968-2017 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; pro INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
3 MO DI COGNOME NOME COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE , in tempore, INT
12, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce; COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8646/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 19/12/2016; REG . di udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; per udito per il ricorrente l’Avvocato COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; che ha
udito per il controricorrente l’Avvocato COGNOME per delega scritta dell’Avvocato COGNOME che si riporta agli scritti. per riporta
Fatti di Causa
La società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Francesco e COGNOME RAGIONE_SOCIALE , presentava dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2010 con la quale nei riquadri RX e Vr richiedeva il rimborso d credito Iva pari ad euro 26897 di cui chiesti con la 25000 ri dichiarazione per l’anno di imposta 2009 e euro 1897 richies con la dichiarazione presentata il 992011 per l’anno 2010.
Con provvedimento del 20122013 l’Agenzia delle Entrate comunicava il diniego della richiesta di rimborso per omess presentazione delle fatture di acquisto richieste con nota p 19881 .
A seguito di reclamo ricorso presentato dal contribuente ai se dell’art. 17 bis dlgs. 54692 , era iscritto a ruolo nei presso la commissione provinciale di Rieti .
La commissione tributaria di Rieti respingeva il ricorso .
Proponeva appello il contribuente il quale evidenziava come l documentazione richiesta ,sia pure in fase contenziosa, era st reperita e depositata già in primo grado .La Commissione Regionale del Lazio con sentenza nr 86462016 considerato che i documenti contabili richiesti nella fase prelimin all’emissione del provvedimento di diniego erano stati deposita accoglieva l’appello .
Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia Delle Entrate, tramit l’avvocatura dello Stato, affidandosi a due motivi c sintetizzabili :
violazione eo falsa applicazione dell’art. 30 dpr 600197 dell’art. 2697 cc in relazione all’art 360 comma i n 3 cpc , nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell 132 cpc comma 2 n4 in relazione all’articolo 360 comma i n4 cpc (motivazione omessa o apparente).
Si costituiva con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE di NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto e o inammissibilità del ricorso .
Con il primo motivo la parte ricorrente assume che il giudice s incorso in violazione di legge, invertendo l’onere probatorio trattandosi di rimborso gravava sul contribuente .
Invero il ricorrente non coglie l’essenza della decisione impugn che nell’accogliere l’appello , e quindi la domanda del contribue ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del contribuente il deposito della documentazione richiesta.
Invero il giudice del merito ha considerato che vi era stata una endo-procedimentale in cui nel contraddittorio delle parti erano s chiesti determinati documenti (analiticamente indicati contribuente, ed allorchè la documentazione risalente nel tempo stata depositata ha ritenuto soddisfatte le condizioni di legge rimborso . Del resto alla luce dell’art. iii della costituzi , ricordato che per principio generale , (di cui è permeato il sis processuale civile, compreso quello tributario), entrambe le pa processuali hanno l’obbligo di collaborare per circoscrivere materia realmente controversa Tale principio poggia le proprie ba sia sul tenore degli . 416 167 c.p.c., a anche sul carattere artt e si dispositivo del processo che anche in ambito tributario preve preclusioni successive ,nonché sul dovere di lealtà e probità pos carico delle parti dall’art. e. particolare, proprio la 88 c.p. In struttura ontologicamente dialettica del processo tributario , caso il contraddittorio era stata addirittura anticipata alla fas procedimentale amministrativa, implica che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere collaborativo del parti in funzione di una sollecitazione semplificatoria. Inolt principio di ragionevole durata del processo non è e non può esse inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto solo al giudice anche a tutti i protagonisti del processo, ivi comprese le parti specie nei processi dispositivi e prevedenti una difesa tecn devono responsabilmente collaborare delimitando, ove possibile, l materia realmente controversa. Del resto la natura documental dell’istruttoria nel processo tributario rende più fac collaborazione per ridurre ai fatti veramente controversi la neces di accertamento giudiziale, e nel caso proprio la f endoprocedimentale amministrativa in cui erano stati individuat documenti mancanti, è stato valutato dal giudice per ritenere Corte di Cassazione – copia non ufficiale
assolto l’onere probatorio . Del resto nel processo tribu l’obbligo dell’Amministrazione di leale collaborazione è ancora forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in q le disposizioni degli artt. 18 della legge 990, n. 241 e 6 7 agosto 1 della legge 27 luglio , n. 212, secondo le quali il responsabile 2000 del procedimento deve acquisire d’ufficio quei documenti che, già possesso dell’Amministrazione, contengano la prova di fatti, sta qualità rilevanti per la definizione della pratica, costit l’espressione di un più generale principio valevole anche in ca processuale.
Pertanto il motivo va rigettato.
Con il secondo motivo il ricorrente assume che la motivazione inesistente o apparente.
Invero tale motivo appare inammissibile in quanto in modo surrettizio il ricorrente intende ottenere una nuova rivalutazi dei fatti e della normativa, così come interpretati dal giudic secondo grado non ammissibile in questo grado ma solo in sede di appello.Del resto non vi è stato alcun errore nella individuazi della materia del contendere visto che la sentenza del commissione regionale del Lazio ha considerato i fatti acquisiti processo lasciando chiaramente trasparire il percorso logico segui , avendo ritenuto che i documenti depositati, valutati in uno co contenuto del provvedimento amministrativo , consentissero di ritenere assolto l’onere probatorio . Va ,per altro verso, pos rilievo come, al di là della formale intestazione dei motiv ricorrente deduce in realtà doglianze ( anche ) di vizio motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazi dell’art. 360, 1 o co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2 8053).
Il vizio di motivazione, nel caso ratione temporis applicabile, si ravvisare nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizi che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il concetto d delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezi storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa valutazione del fatto .Trattasi di ratio decidendi che non è intaccata dal motivo in questione, essendosi il ricorrente limi
sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio questa Corte con il primo motivo.
Emerge GLYPH ente come GLYPHe in dunque GLYPH evid GLYPH icorrent GLYPH il GLYPH GLYPH r realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito del vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte legittimità, nonché la rivalutazione delle emergenze probato laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllar attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze ist quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in euro 2700 oltre ne di legge .
P. Q.M
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al paga delle spese liquidate in euro 2700 per onor. iltre oneri di Roma 17 10 2019