Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34477 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34477 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2019
SENTENZA •
sul ricorso iscritto al n. 22139/2012 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettiva domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO giusta delega in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rapprese
Cons. Est. Iùigi COGNOME
RGN 22139 2013
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in INDIRIZZO è domiciliata controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu sezione distaccata di Taranto, n. 33/28/2013 depositata il 5 marzo 2013
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 20 Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso udito l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, e l’ Avv. NOME COGNOME l’Avvocatura Generale dello Stato;
FATTI DI CAUSA
1.L’Agenzia delle entrate irrogava nei confronti di NOME COGNOME per 2003, la sanzione amministrativa di C 59.852,00 per avere omess presentare la dichiarazione dei redditi e, in particolare, per compilato il quadro RW con la indicazione dei capitali detenuti all’ester risultava dalle indagini effettuate dal Nucleo Provinciale di Polizia Trib confronti di COGNOME COGNOME indagato per il reato di raccolta abusiva di per conto di alcune società con sede in Panama, al quale il contribuent consegnato la somma di C 239.408,60 a titolo di investimento.
2.La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’a principale proposto dalla Agenzia delle entrate e rigettava l’appello i del contribuente avverso la sentenza di prime cure, che aveva accolto i dello Schena, evidenziando che il giudice di primo grado aveva accolt doglianza che non era stata avanzata nel ricorso introduttivo (ossia l’
investimento all’estero), con l’utilizzazione di documenti prodotti tar solo all’udienza di discussione. Inoltre, quanto alle eccezioni ripr contribuente, rilevava che all’atto di contestazione era allegato lo “s processo verbale di constatazione e che la detenzione di investimenti a era espressione del principio di capacità contributiva.
3..Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.
4.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “Nullità sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) violazione delle norm all’art. 17 e 31 d.lgs. 546/1992 – 24 Cost. Art. 111 stessa Cost. processo (art. 360 n. 5 c.p.c.)”, in quanto è stata omessa la n contribuente dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione di Commissione tributaria regionale, come risulta dalla stessa dichiarazi Presidente di tale commissione, con violazione del principio del contrad e conseguente nullità del procedimento e della sentenza. L’avviso ex clig.s 546/1992 non è stato notificato al ricorrente né al domicilio mani proprie.
2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “violazi falsa applicazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. c.p.c.)”, in quanto il giudice di appello ha affermato che il giudic grado aveva rilevato d’ufficio l’inesistenza del presupposto della ir della sanzione, per mancata prova della destinazione all’estero dei affidati al Fontana, mentre la relativa eccezione non era stata pro ricorso introduttivo del giudizio. Inoltre, la Commissione regionale ha tardiva la produzione documentale avvenuta in primo grado solo all’udien discussione, in violazione del termine, ritenuto perentorio, t. 32 di cui all’ar d.lgs. 546/1992. Per il ricorrente, poiché l’amministrazione finanziari la veste di attore in senso sostanziale, l’oggetto del giudizio è cost dalla sussistenza dei presupposti posti a base dell’atto impositivo, c
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nella irrogazione di una sanzione, sicchè non v’è stata alcuna pronunc patita.
3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “viol falsa applicazione di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992 (art. 360 contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)”, in quanto il appello può legittimamente valutare i documenti tardivamente prodott giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 58 comma 2 d.Ig. 546/19 consente anche la produzione di nuovi documenti in fase di gravame. 4.11 primo motivo è fondato.
4.1.Invero, è pacifico tra le parti che non è stata comunicata al contr data di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 546/1992. I ha anche riportato la nota a firma del Presidente della Commissione reg in cui si ammetteva tale circostanza (cfr. allegato 3 del ricorso per ca firma del Presidente COGNOME: “In riferimento alle sentenze n. 32/ 33/28/13), si comunica che, da interrogazione del sistema informat questo ufficio, gli avvisi di trattazione per il merito degli appelli ricorrente Schena NOME non risultano, probabilmente a causa disguido tecnico, inviati”).
4.2.Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui la comu della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’a medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diri difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazi parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’ discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata ( 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., 20 dicembre 2012, n. 23607; 1786/2016; Cass., 13319/2017).
4.32art. 31 comma 1 d.lgs. 542/1996 prevede che “la segreter comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno tre liberi prima”. Tale disposizione si applica sia alla fissazione dell’udien
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che alla fissazione dell’udienza camerale.
Infatti, l’udienza pubblica può essere chiesta, non solo con i introduttivo, ma anche con altro atto processuale (Cass., 5, n. 20852/2
Per questa Corte (Cass., 5, n. 5986/2001), dunque, in base al prin libertà delle forme degli atti processuali nonché dei principi gene nullità e dell’art. 156 comma c.p.., l’istanza per la fissazione de udienza può essere formulata anche in un altro atto del process introduttivo, controdeduzioni e memorie, appello principale o incidental duplice condizione che lo stesso venga depositato in segreteria e notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data di tratt consentire al giudice di disporre la discussione in pubblica udienz consentire alle altre parti di esercitare compiutamente il loro diritto d
L’art. 33 comma 1 d.lgs. 546/1992 dispone, infatti, che “la contro trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti n chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da de nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il all’art. 32 comma 2 “.
L’art. 32 comma 2 d.lgs. 546/1992 prevede, sul punto, che “fino a diec liberi prima della data di cui al precedente comma [data di trat ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie pe parti”.
Ciò significa che, una volta fissata l’udienza di trattazione comunicata alle parti, esse hanno la facoltà di chiedere la discu pubblica udienza fino a dieci giorni liberi prima della udienza di tr (Cass., 17 aprile 2001, n. 5643). Pertanto, la Commissione tributaria h obbligo, ex art. 31 del D.L. n. 546/92, di comunicare la data di trattaz causa, la quale avverrà poi in camera di consiglio, o in pubblica ud seconda che una delle parti presenti – o meno – l’istanza di cui all D.Lgs. citato. Ma, anche in tale ultima evenienza, nessun ‘altra comunic sara’ di per sè dovuta, in quanto, salva l’ipotesi di un differimento,
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caso l’udienza si terrà nel giorno indicato nell’avviso previsto dall’ar 546/1992 (Cass., sez. 5, 18 marzo 2002, n. 3936).
Inoltre, la mancata comunicazione alle parti della fissazione della camerale, dunque, al pari della mancata comunicazione di quella pubb implica una violazione del principio del contraddittorio che comporta la della sentenza.
Pertanto, anche la mancata comunicazione della fissazione dell’ud camerale produce la nullità dell’intero giudizio e della sentenza che co stesso.
4.4.Va aggiunto che, nel processo tributario, la trattazione dell’appel preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non det retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove no necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una qu di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritt o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei t giudizio (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass., 30 dicembre 20 27496).
5.Nella specie, però, non è possibile la decisione nel merito, in quanto di appello deve procedere alla valutazione dei documenti prodotti in grado, anche fuori termine, se inseriti nel fascicolo d’ufficio (Cass. 2018, n. 5429), valutando se vi sia stato o meno l’investimento all’est
6.1 motivi secondo e terzo restano assorbiti, in ragione dell’accoglim primo motivo.
7.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvi Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo ed sts\
cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regi della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2019
Il Consigliere NOME
NOME COGNOME