Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34582 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34582 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14156 del ruolo generale dell’anno proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domicilia
– ricorrente –
contro
Comune di Santo Stefano d’Aveto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margi del controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso studio del primo difensore;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributari regionale della Liguria, n. 94/11/12, depositata in data novembre 2012; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2 dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procurat generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME e per il Comune di Santo Stefano d’Aveto l’Avv. NOME COGNOME.
Fatti di causa
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: Comune di Santo Stefano d’Aveto aveva presentato all’Agenzia delle entrate un’istanza di rimborso del credito Iva, relativo all di imposta 2008, conseguente a spese per ristrutturazione deg impianti di seggiovia presso il INDIRIZZO dallo stess successivamente, affidati in concessione alla società partecip Santo Stefano RAGIONE_SOCIALE mediante stipula di convenzione; l’istanza di rimborso era stata rigettata dall’Age delle entrate; il Comune aveva proposto ricorso dinanzi al Commissione tributaria provinciale di Genova che lo aveva accolto, avendo ritenuto che il ricorrente aveva dato prova della gestione
proprio di attività commerciale; avverso la pronuncia del giudice primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettat l’appello, in particolare ha ritenuto che: le spese per le q Comune aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata erano relativ alla ristrutturazione dell’impianto di seggiovia la cui gest consistente nell’attività di trasporto di persone, era stata d concessione, dietro versamento di un canone, alla societ partecipata Santo Stefano RAGIONE_SOCIALE; se, da un lato, vero che il Comune non aveva gestito l’attività di trasporto, d’a lato il suddetto ente pubblico aveva gestito l’attività di locazio propri impianti, realizzando mediante il conferimento i concessione, un’attività commerciale estranea ai fini istituziona quindi non pubblica; il Comune, inoltre, aveva dato prova dell svolgimento della suddetta attività commerciale con la redazione della denuncia Iva annuale e con il deposito della concessione.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistit Comune depositando controricorso illustrato con successiva memoria, con la quale deduce, in particolare, l’intervenu giudicato esterno.
Ragioni della decisione
Ai fini della definizione della presente controversia assu rilevanza decisiva l’eccezione di giudicato esterno proposta dal controricorrente, con la memoria del 10 ottobre 2019, e basat sulla ordinanza di questa Corte 26 maggio 2016, n. 10914.
Invero, dall’esame della ordinanza, prodotta dalla controricorren con la memoria, si evince che questa Corte aveva dichiarato manifestamente infondato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regional della Liguria, n. 738/5/2014, depositata il 9 giugno 2014, con quale, nel confermare la decisione di annullamento del diniego di rimborso Iva avanzata dal Comune di Santo Stefano d’Aveto
relativo ad acquisti e importazione di beni ammortizzabili effettuati nell’anno 2009 per la realizzazione di una seggiovia, riteneva che per identica fattispecie relativa all’anno precedente la stessa Commissione tributaria aveva riconosciuto il diritto al rimborso con sentenza n. 230/11 del 17.9.2012, avendo condiviso il contenuto della sentenza anzidetta, anche se non definitiva, avendo ritenu dimostrata l’attività svolta dal Comune in convenzione con la società di servizi.
La GLYPH l’ordinanza sopra citata, GLYPH Corte, con GLYPH GLYPH GLYPHGLYPH ato ha dichiar manifestamente inammissibile la censura proposta, in quanto la sentenza, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrent Agenzia delle entrate, risultava autosufficiente sotto il pr motivazionale, essendo stata redatta per relationem alla pronuncia del giudice di primo grado ma con una autonoma valutazione critica.
Pertanto, avendo questa Corte rigettato il ricorso, la questi relativa alla legittimità del diritto al rimborso Iva presenta Comune di Santo Stefano d’Aveto relativamente ad acquisti e importazione di beni per la realizzazione di una seggiovia, da stessa poi data in concessione ad una società di servizi, è considerarsi passata in giudicato.
L’accertamento, quindi, compiuto dal giudice di primo e confermato dal giudice del gravame, in ordine alla illegittimità del dinieg rimborso nella vicenda esaminata in quella sede, relativa all’an 2009, deve ritenersi passato in giudicato.
Tale effetto assume rilievo nella presente controversia, ove controverte della medesima questione, cioè la sussistenza de diritto al rimborso del credito Iva, relativo all’anno di imposta conseguente a spese per ristrutturazione degli impianti di seggiov presso il Monte Bue dallo stesso, successivamente, affidati concessione alla società partecipata Santo Stefano RAGIONE_SOCIALE mediante stipula di una convenzione.
L’identità della questione è desumibile dallo stesso contenu dell’ordinanza di questa Corte, sopra citata, laddove si riporta la Commissione tributaria regionale aveva motivato per il rigett dell’appello facendo riferimento, per relationem, alla pronuncia della Commissione tributaria provinciale n.230/11/2012 del 17 settembre 2012, cioè alla pronuncia oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria la c decisione è stata, ora, oggetto di ricorso per cassazione dinanz questa Corte.
Deve, quindi, ritenersi che, nella fattispecie in esame, si è for il giudicato esterno e farsi applicazione del principio, più affermato da questa Corte, dell’efficacia preclusiva di nuo accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse pa quando si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in ess nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. civ., 9 ottob 2015, n. 20257).
L’accoglimento dell’eccezione in esame assume valore decisivo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente pagamento delle spese di lite.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contribut unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. m. 115/200 nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto amministrazion dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp di lite che si liquidano in complessive euro 7.300,00, oltre sp forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Così deciso in Roma, addì 17 ottobre 2019.
Il consigliere estensore
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