La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19960/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di imposta di registro: il meccanismo del “prezzo-valore” non è applicabile se lo stato di fatto dell’immobile, al momento della vendita, non corrisponde alle risultanze catastali. Nel caso specifico, la presenza di una piscina non ancora accatastata, sebbene pertinenziale alla villa venduta, ha comportato una modifica sostanziale che ha reso inapplicabile la valutazione automatica basata sulla rendita catastale. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha legittimamente proceduto alla rettifica del valore basandosi su quello di mercato, includendo il valore aggiunto della piscina.
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