Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34588 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34588 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 00993/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tí NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. P_IVA), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoì uffici in Roma INDIRIZZO
– controricorrente
la sentenza n. 58/01/2013 della Commissione Tributaria di secondo , grado di Bolzano, depositata il giorno 23 maggio 2017.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 ottobre 2019 dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
uditi l’avv. NOME COGNOME per la controricorrente;
ritenuto che RAGIONE_SOCIALE impugnò l’atto di irrogazione di sanzioni notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per dichiarazione irregolare di merce importata dall’estero;
che l’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; che proposto appello da RAGIONE_SOCIALE la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza depositata il giorno 23 maggio 2017, lo respinse;
che avverso la detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha risposto con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
che con istanza depositata in cancelleria RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, documentando l’integrale pagamento in favore dell’amministrazione delle somme ancora dovute in forza della definizione agevolata ex art. 5 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018;
che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 19 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia
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ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);
che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definìzione agevolata della controversia pendente;
che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo pe la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Cass. 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2019.