La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14813/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. Il caso riguardava una società sanzionata per aver dedotto costi relativi a transazioni fittizie. La Corte ha chiarito che, quando un'operazione non è mai avvenuta, il costo correlato non è mai stato sostenuto e, di conseguenza, non può essere dedotto ai fini IRES. In questo contesto, la buona fede del contribuente è del tutto irrilevante. La sentenza di merito, che aveva erroneamente valutato l'elemento soggettivo, è stata cassata con rinvio.
Continua »