Un contribuente, dopo aver visto il suo ricorso per cassazione respinto per difetto di autosufficienza, ha tentato la via della revocazione sostenendo un errore di fatto da parte della Corte. La Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato inammissibile anche questo ricorso, chiarendo che la valutazione sull'autosufficienza di un atto è un giudizio di diritto e non una percezione fattuale. Non si configura quindi un errore di fatto revocatorio quando il giudice valuta, e non ignora, gli elementi processuali presentati, anche se in modo ritenuto insufficiente dalla parte.
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