Una società energetica, a seguito di un credito d'imposta per versamenti di accise in eccesso, si è vista negare il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria per presunta decadenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che, nel sistema di versamento rateale delle accise, il termine biennale per chiedere il rimborso non decorre da ogni singolo versamento, ma dalla presentazione della dichiarazione annuale che accerta il credito finale. Fino a quel momento, il credito può essere legittimamente compensato.
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