Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA, emesso a seguito di un controllo "a tavolino", lamentando la violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione, richiamando una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ha accolto parzialmente il ricorso per la sola parte relativa all'IVA. Ha stabilito che per i tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio. La sua omissione comporta l'invalidità dell'atto, a condizione che il contribuente fornisca una "prova di resistenza", ossia dimostri che le sue argomentazioni avrebbero potuto portare a un esito diverso. Poiché il giudice di merito non aveva valutato tale prova, la causa è stata rinviata per un nuovo esame su questo specifico punto.
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