La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente che contestava un pignoramento basato su una presunta nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta. Il ricorrente sosteneva che, essendo stata consegnata al portiere, fosse necessaria una seconda raccomandata informativa. La Corte ha chiarito che la notifica diretta cartella, eseguita dall'agente della riscossione tramite posta raccomandata, segue le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982. Pertanto, la notifica si perfeziona con la consegna al domicilio del destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori adempimenti come la seconda raccomandata.
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