La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16622/2024, ha ribadito i limiti dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. Il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA è stato respinto. La Corte ha chiarito che, per i tributi non armonizzati (IRPEF, IRAP) e in caso di accertamenti 'a tavolino', non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Per i tributi armonizzati (IVA), l'omissione del contraddittorio rileva solo se il contribuente dimostra quali argomentazioni concrete avrebbe potuto far valere.
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