Una società cooperativa che gestiva un parcheggio scoperto ha contestato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARSU), sostenendo che la sua area non potesse essere equiparata a depositi e autorimesse coperte, soggette a una tariffa più alta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i Comuni godono di discrezionalità tecnica nel classificare le aree in categorie con "omogenea potenzialità di produzione di rifiuti". La Corte ha chiarito che la tassazione aree scoperte è legittima quando l'attività svolta è simile a quella delle aree coperte (in questo caso, il parcheggio di veicoli), poiché il presupposto del tributo è la frequentazione di persone, potenziale fonte di rifiuti. Spetta al contribuente l'onere di provare una minore produzione di scarti per ottenere una riduzione.
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