La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17232/2024, ha stabilito che la costituzione di un trust autodichiarato non è soggetta a imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Secondo la Corte, l'atto istitutivo non realizza un trasferimento di ricchezza effettivo e definitivo, ma solo la creazione di un vincolo di destinazione. Pertanto, al momento della costituzione, si applicano solo le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La tassazione proporzionale sarà dovuta solo all'eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari, momento in cui si concretizza un reale arricchimento.
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