Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4485 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4485 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa, fatte pervenire a mezzo p.e.c. del 29 settembre 2022 e i motivi aggiunti, con allegata documentazione, con i quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., avente ad oggetto i provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Udine, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione delle attività ricreative e sportive per la durata di dieci gio irrogata dal RAGIONE_SOCIALE disciplina della Casa RAGIONE_SOCIALE Tolmezzo, in data 7 novembre 2019.
1.1. Il Magistrato di sorveglianza, a fronte della contestata illegittimità del contestazione, in quanto effettuata, in data 29 novembre 2019 dal Comandante di reparto su delega del Direttore dell’Istituto senza che la visione di tale deleg scritta fosse consentita al detenuto, oltre che in violazione del principio tassatività per la dedotta insussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere disciplinare, ha osservato:
-che la contestazione, pur provenendo non dal Direttore ma dal Comandante di reparto su delega, non aveva pregiudicato, di fatto, la conoscenza dell’addebito e l’esplicazione delle difese da parte del detenuto;
-che il detenuto aveva esplicato le sue difese in sede di contestazione e, poi, dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di disciplina, presenté’cdo memoria;
-che la condotta di COGNOME era sussurnibile nelle fattispecie contestate di cui all’art. 77, comma 1, n. 4, 16 e 21 d.P.R. n. 230 del 2000;
-che non era detta condotta scriminata dall’esercizio di un diritto, né scusabile per difetto di dolo, non potendo il detenuto sindacare la collocazione ritenuta più opportuna dei detenuti nelle stanze detentive, potendo, peraltro, rappresentare le proprie esigenze con apposita domanda.
1.2.11 Tribunale di sorveglianza, sul reclamo dell’interessato, ha evidenziato che nel verbale di contestazione iredatto dal Comandante di reparto su delega del Direttore, erano stati esposti i motivi della contestazione e i fatti, così ponendo detenuto in condizione di difendersi, richiamando giurisprudenza di legittimità anche per il caso di carenza di delega e della sua incidenza sulla legittimità del provvedimento disciplinare.
Inoltre, si osserva che il comportamento del detenuto aveva senz’altro integrato la violazione dell’art. 77 comma 1, n. 4 d.P.R. cit., in quanto aveva creato confusione in sezione, disservizio e allarme, con condotta rivolta non solo al detenuto che era stato allocato nella sua stessa cella, ma all’intera sezione, impegnando gli operatori penitenziari ed il medico, intervenuti a seguito della minaccia di suicidio, ciò senza consentire al personale di adempiere all’ordine ricevuto, cioè quello di allocare nella camera assegnatagli il nuovo detenuto ivi giunto.
Si evidenzia, circa l’omessa presenza, all’atto della contestazione, di due soggetti (direttore e comandante del reparto) , che la norma (art. 81, comma 2, d. P.R. n. 230 del 2000) va letta congiuntamente al primo comma del medesimo articolo che prevede che la contestazione provenga dall’operatore che ha constatato o sia venuto a conoscenza dell’attuata infrazione, atto da inoltrare, comunque, in via gerarchica al direttore.
Né la norma prevede una sanzione per il caso di assenza di altro soggetto al momento in cui il comandante, cui il direttore abbia conferito delega, abbia elevato la contestazione disciplinare.
Infine, si sottolinea l’infondatezza della circostanza che la delega non era stata esibita al detenuto e della deduzione secondo la quale la decisione di deferire al RAGIONE_SOCIALE di disciplina è atto personalissimo del direttore, posto che, nel caso al vaglio, questa risulta adottata non su delega, ma direttamente dall’organo preposto (Direttore dott.ssa COGNOME).
2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condanNOME per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando quattro vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. c proc. pen. deuv
2.1. Con il primo motivo” , violazione degli artt. 127, 178 lett. c), 180 cod. proc. pen.
Si deduce vizio di cui all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. quanto alla mancata comparizione del detenuto all’udienza camerale, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.
2.2.Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000.
La mancata presenza del secondo soggetto all’atto della contestazione, per la difesa, priverebbe il detenuto della possibilità di difendersi davanti ad un organo collegiale, come previsto.
La procedura di delega, invece, sarebbe anomala perché non prevista, posto che il Dirigente è più in altro in grado rispetto al comandante di reparto.
La giurisprudenza, richiamata anche dal Tribunale, reputa che detta delega incide sulla validità del provvedimento disciplinare quando abbia pregiudicato la conoscenza dell’addebito e il diritto di difesa.
Si assume che andrebbero estesi al procedimento disciplinare gli stessi principi dettati in materia di nullità di atti processuali.
2.3.Con il terzo motivo,klenuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 77 e 38 Ord. pen. iassumendo che il Tribunale sarebbe incorso in travisamento perché non ha risposto, con la motivazione resa, alle contestazioni difensive circa l’assenza di turbamento e disordine arrecati dal comportamento del detenuto.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. comma 6, lett. a) Ord. pen. nella parte in cui non prevede espressamente che il Magistrato di sorveglianza valuti il merito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 39, comma 1, n. 1,2,3 Ord. pen. in sede di decisione dei reclamo proposto dal detenuto avverso l’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Il provvedimento disciplinare con il quale viene irrogata una sanzione non può essere escluso dai provvedimenti suscettibili di essere valutati, nel merito, per le sue ripercussioni sui diritti del detenuto.
Si ravvisa violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nonché 97 e 111 Cost.
2.5. Con motivi aggiunti, fatti pervenire a mezzo p.e.c. del 29 settembre 2022, si deduce,con riferimento al primo motivo principale t che il ricorrente, in data 31 marzo 2021, aveva manifestato la volontà di partecipare alla camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. tramite piattaforma Teams e aveva rappresentato di essere impossibilitato a partecipare all’udienza per ragioni di salute, richiesta sulla quale non vi è stato alcun pronunciamento da parte del Tribunale.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Invero, si tratta di censura generica, soltanto enunciata senza spiegare le ragioni, in fatto e in diritto, su cui l’eccezione fonda.
Di qui l’inammissibilità del motivo, richiamando la giurisprudenza costante di questa Corte, rispetto alla necessaria specificità dei motivi di ricorso (Sez. U, n 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822),
1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto reiterativo della censura prospettata, sul medesimo punto, con il reclamo, cui il Tribunale ha risposto con ragionamento immune da censure di ogni tipo, corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 5 anche nella parte in cui evidenzia le ragioni per le quali si evi chiaramente che la decisione di contestare l’addebito è senz’altro riferibile al direttore d.ssa COGNOME).
Del resto, la censura non è puntualmente prospettata rispetto alla precisa indicazione dell’interesse, posto che non viene illustrato, con puntualità e specifica deduzione, in cosa sia consistita la presunta lesione del diritto di difesa de
detenuto se non prospettando un vizio della contestazione perché non proveniente da organo collegiale.
In merito, questa Corte intende dare continuità all’indirizzo secondo il quale l’indicazione, da parte dell’art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000, della figura del Direttor sia nel momento di contestare il fatto, sia in quello di irrogare la sanzione, non è ricollegabile a principii di inderogabilità, essendo regola generale che un soggetto amministrativo possa delegare altri (nel medesimo suo ambito) o essere sostituito per impedimento da funzionario immediatamente sottoordiNOME.
Quindi, quando il ricorrente si limita a lamentare che la contestazione sia stata fatta dal comandante di reparto e non dal direttore ma dal suo delegato, non individua alcuna specifica ragione che abbia menomato il suo diritto di difesa, unico aspetto che possa essere sindacato da questa Corte (Sez. 1, n. 41700 del 16/10/2001, Camerino, Rv. 221040).
Invero, si deve condividere la conclusione secondo cui , in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell’amministrazione penitenziaria, l’omissione della previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l’esplicazione dei diritti difensivi (Sez. 1, 29940 del 03/07/2008, COGNOME, Rv. 240935).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Si tratta di censura reiterativa del reclamo e, comunque, assolutamente carente dell’indicazione delle ragioni di critica alla motivazione puntuale e logica del Tribunale, limitandosi il ricorrente a richiamare quanto affermato con il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in ordine alla condotta illecita.
Del resto, la qualificazione della condotta cui accede il Tribunale è corretta e immune da censure nella parte in cui spiega le ragioni per le quali il comportamento del detenuto sia stato molesto, abbia creato allarme in sezione, disservizi e confusione (cfr. pag. 4), sicché la rivisitazione di detti d implicherebbe un riesame di elementi di fatto, inibito a questa Corte.
1.4. Il quarto motivo è infondato.
Questa Corte, infatti, ha già indicato come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in tema di sanzioni disciplinari ai deten sollevata per assunto contrasto con gli artt. 3, 113 e 117 Cost. in relazione all’art 6 CEDU, degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività i comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità della sanzione stessa e de relativo procedimento e gli inibiscono ogni valutazione di merito. Invero, è stato
osservato, con ragionamento convincente, che tale scelta legislativa per gli illeciti meno gravi non costituisce fonte di irrazionale disparità di trattamento, concernendo la garanzia costituzionale di cui all’art. 113, comma 2, Cost. il solo controllo giurisdizionale di legittimità degli atti, anche sanzioNOMEri, adottati d pubbliche amministrazioni, che le citate disposizioni dell’ordinamento penitenziario non rinnegano e potendosi considerare penali sotto il profilo contenutistico, ai fin dell’applicazione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU, le sole sanzioni disciplina carcerarie più severe, interferenti con beni personali primari del detenuto, tra quali non rientra la mera esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive, come quella irrogata al COGNOME (Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227; Sez. 7, n. 10487 del 25/01/2019, Rv. 2763519)
1.5. Il motivo aggiunto è inammissibile per plurime ragioni.
In via principale deve essere osservato che risultando inammissibile il motivo principale per la mancata illustrazione, puntuale, delle ragioni del vizio dedotto, va reputato inammissibile anche il motivo aggiunto o “nuovo”.
Sul punto, deve essere condiviso l’indirizzo espresso da questa Corte secondo il quale l’inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un mot aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest’ultimo, no potendo essere tardivamente saNOME il vizio radicale dell’impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387).
Deve, infatti, osservarsi che, nel caso di specie, l’eccezione formulata in modo del tutto insufficiente e generico con il primo motivo principale di ricorso non viene precisata con il motivo aggiunto, ma, in definitiva, svolta ex novo.
In secondo luogo si osserva, in sintonia con le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che l’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. circoscrive la rilevanza della mancata comparizione e dell’impedimento a comparire alle ipotesi in cui il condanNOME abbia chiesto di essere sentito personalmente. Si tratta di determinazione autonoma che, nel caso in esame, non viene specificata con il ricorso (Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, COGNOME, Rv. 219104; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, COGNOME, Rv. 214778).
Il Collegio, infatti, intende dare continuità all’indirizzo secondo il quale procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condanNOME, non rileva il suo, eventuale, legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente, circostanza nella specie, nemmeno dedotta (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280299).
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi de
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 21 ottobre 2022
Il Presidente