L'Indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per presunti reati di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina e falso documentale, ha impugnato il diniego di revoca della misura cautelare. Nelle more del giudizio di legittimità, il giudice competente ha revocato gli arresti domiciliari, sostituendoli con il meno afflittivo obbligo di dimora. La difesa ha quindi presentato rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno chiarito che il venir meno dell'interesse concreto prevale sulla rinuncia formale all'impugnazione. Questa qualificazione risulta più favorevole per l'interessato, poiché impedisce la condanna al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie previste ordinariamente per la rinuncia.
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