Un imputato, condannato per spaccio di stupefacenti (Art. 73 d.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato contestava la sua responsabilità, sostenendo un uso curativo della sostanza, e chiedeva il riconoscimento della lieve entità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha ritenuto le argomentazioni aspecifiche e ripetitive, confermando che la grande quantità di droga (oltre 900 dosi) e gli strumenti trovati indicavano spaccio, non uso personale. L'imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro.
Continua »