Un Imputato, condannato per rapina aggravata in concorso, ha raggiunto un accordo di `patteggiamento in appello` con la Procura, ottenendo una riduzione della pena. Nonostante l'accordo, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata assoluzione e la genericità delle motivazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il giudice d'appello, in caso di `patteggiamento in appello` con rinuncia ai motivi di impugnazione, non deve motivare sul mancato proscioglimento o sull'insussistenza di nullità. L'Imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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