Due persone, condannate per reati di droga tramite patteggiamento, hanno presentato ricorso in Cassazione. Contestavano la mancanza di motivazione sulla loro mancata assoluzione e sulla congruità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso inammissibile nel patteggiamento. Ha ribadito che le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi specifici, come vizi di volontà o illegalità della pena, non per carenze motivazionali generiche. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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