La Corte di Cassazione ha chiarito che il rifiuto accertamento alcoltest si configura anche quando un conducente, invitato a recarsi in caserma per l'esame etilometrico, elude l'invito e si rende irreperibile. Nel caso specifico, un Conducente era stato condannato per questo reato. Egli ha impugnato la sentenza sostenendo che la sua condotta non fosse un vero rifiuto, che il reato fosse prescritto e che gli spettasse la sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'elusione dell'invito integra il rifiuto. Ha escluso la prescrizione per via di sospensioni processuali e ha negato la sospensione condizionale, considerando la personalità trasgressiva del Conducente e il fatto che avesse commesso il reato mentre era già sottoposto a misura cautelare. Il Conducente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione aggiuntiva.
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