Un automobilista ha subito una condanna per il reato di rifiuto alcoltest commesso nel febbraio 2017, con contestuale sospensione della patente al massimo della durata edittale. L'imputato ha proposto appello contestando sia la dinamica sia l'eccessiva durata della sospensione della patente. I giudici di secondo grado hanno ignorato tale motivo, sostenendo erroneamente che la sanzione accessoria non fosse stata impugnata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso difensivo, rilevando l'omessa pronuncia dei giudici d'appello su una specifica richiesta dell'imputato. Di conseguenza, accertata l'ammissibilità del motivo e l'avvenuto decorso del tempo massimo di legge, i giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando la condanna senza rinvio e trasmettendo gli atti alla Prefettura per le competenze amministrative sulla patente.
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