La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un indagato per abusiva attività finanziaria, a cui era stata applicata una misura cautelare di obbligo di presentazione alla P.G. Il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del Riesame avevano dichiarato la misura inefficace per decorrenza dei termini. Questo perché una legge del 2010 (art. 8, l. 141/2010) ha tacitamente abrogato il raddoppio delle pene previsto da una precedente legge del 2005 (art. 39, l. 262/2005), riportando la pena massima per l'abusiva attività finanziaria a quattro anni. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, confermando l'interpretazione che la legge del 2010 ha integralmente riscritto la disciplina, ristabilendo la sanzione originaria e rendendo la misura cautelare inefficace.
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