L'imprenditore titolare di una ditta individuale non versa oltre trecentomila euro di imposta dovuta per l'anno 2019, pur avendo presentato una dichiarazione fiscale integrativa. Il giudice dispone il sequestro preventivo di conti correnti e veicoli aziendali. La difesa contesta la competenza territoriale del tribunale procedente: sostiene che, al momento della scadenza del debito, la sede legale dell'impresa si trovasse in un'altra provincia. La Corte di Cassazione respinge l'eccezione difensiva e conferma il sequestro dei beni. Nei casi di omesso versamento IVA, non si applica il domicilio fiscale del contribuente. Poiché il pagamento tributario può avvenire telematicamente presso qualsiasi sportello bancario o postale del territorio nazionale, risulta impossibile individuare il luogo materiale dell'omissione. Diventa quindi competente il tribunale del luogo in cui l'autorità ha formalmente accertato il reato tributario.
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