Un uomo condannato per danneggiamento aggravato ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che l'accusa avesse effettuato il deposito lista testimoni oltre i termini di legge previsti dall'articolo 468 del codice di procedura penale. L'imputato riteneva illegittima la lista depositata dopo la revoca del decreto penale opposto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che, se l'udienza subisce un rinvio prima della formale apertura del dibattimento, le parti riacquistano il pieno diritto di depositare le proprie liste testimoniali nei termini calcolati rispetto alla nuova data. Non essendovi stata alcuna tardività e non avendo il difensore sollevato tempestivamente l'eccezione in appello, la condanna è divenuta definitiva con ulteriore sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
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