Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4483 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4483 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LENTINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
C LA-4lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 35-bis, Ord. pen., avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il reclamo di NOME COGNOME, f , avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEre adottato, nei suoi confronti, dal RAGIONE_SOCIALE, consistito nell’irrogare la sanzione RAGIONE_SOCIALEre dell’esclusione dall’attivit comune per cinque giorni, per violazione dell’art. 77, comma 1, n. 15 d.P.R. n. 230 del 2000, per aver tenuto atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti di un agente di servizio.
1.1.11 provvedimento impugNOME ha descritto il contenuto di quello del Magistrato di sorveglianza che aveva ritenuto corretto l’iter del procedimento RAGIONE_SOCIALEre, nonostante il mancato rispetto del termine di dieci giorni tra contestazione e l’irrogazione dell’addebito, di cui all’art. 81 d. P.R. n. 230 del 200 in considerazione dell’avvenuta conoscenza effettiva del fatto addebitato e lo svolgimento di difese, da parte del detenuto, richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini.
In particolare, si è sostenuto che il citato art. 81 si limita a prescrivere che contestazione dell’addebito all’accusato sia fatta sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto e che, entro dieci giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE contestazione, siano fissati il giorno e l’ora RAGIONE_SOCIALE convocazione dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, secondo il Magistrato di sorveglianza, la norma non imporrebbe l’osservanza di un termine inderogabile tra momento RAGIONE_SOCIALE contestazione e quello dello svolgimento dell’udienza RAGIONE_SOCIALEre, ma comunque il rispetto di un termine congruo, onde rispondere all’esigenza di assicurare la difesa nel procedimento RAGIONE_SOCIALEre che, nella specie, si considera efficacemente svolta da parte del detenuto (ammettendo il proprio addebito, prendendo parte attiva al procedimento, nonostante una convocazione asseritamente non tempestiva, rendendo, in quella sede, dichiarazioni tese a ridurre la portata offensiva RAGIONE_SOCIALE propria condotta, senza nulla eccepire sulla lamentata inadeguatezza del termine tra contestazione e convocazione).
Di qui la rilevata carenza di interesse a lamentare, in astratto, la dedotta violazione: si richiama Sez. 1, n. 33147 del 18 aprile 2019.
1.2. Il Tribunale, quindi, ha rigettato il reclamo fondato su analoghe argomentazioni, sottolineando che, a fronte del rapporto relativo all’addebito del 17 luglio 2018, in data 19 luglio 2018 vi è stata contestazione dell’infrazione e l convocazione, in limine, per questa stessa data dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Si evidenzia che il detenuto che già aveva ammesso di essersi arrabbiato per la
carente pulizia delle docce, aveva partecipato all’udienza svolgendo le proprie difese.
Per termine “ragionevole” necessario tra la contestazione e la convocazione per l’udienza RAGIONE_SOCIALEre dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE deve essere inteso un lasso temporale tale, secondo il Tribunale, da consentire un’adeguata difesa, direttamente proporzionale, quanto alla durata di detto termine, alla complessità dell’addebito.
Si richiama, poi, giurisprudenza di legittimità secondo la quale è a carico del detenuto l’onere di contestare la inadeguatezza del termine intercorrente rispetto alla successiva udienza, dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Sez. 1, Rv. 278894; Rv. 276722).
Infine, si rileva il contenuto gravemente offensivo delle frasi pronunciate, al di là delle giustificazioni fornite, a fronte del comportamento dell’agent penitenziario che non risultava essersi rivolto al detenuto con espressioni irrispettose, nonostante le lamentele di questo sulla mancata pulizia delle docce.
2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando erronea applicazione degli artt. 35-bis, 69, comma 4, Ord. pen., 667 cod. proc. pen., 24, 27, 111 Cost.
Si deduce che il ricorrente non ha avuto a disposizione tempo adeguato per disporre la propria difesa nell’ambito del procedimento RAGIONE_SOCIALEre.
Si richiama l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in ordine alla necessità che, tra la contestazione dell’addebito RAGIONE_SOCIALEre e l fissazione dell’udienza dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, vi sia, comunque, un margine temporale minimo, che deve necessariamente essere riconosciuto, con violazione, in caso contrario dell’art. 111 Cost.
Nel caso di specie, peraltro, l’addebito è stato contestato in limine, cioè contestualmente alla convocazione dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quindi senza alcuno iato temporale, sia pur minimo, tra i due momenti, invece, prescritto dalla previsione di cui all’art. 81 Ord. pen., richiamando un precedente di legittimità che si è espresso nel senso RAGIONE_SOCIALE invalidità del provvedimento adottato in violazione di detta norma, per mancato rispetto del descritto termine (Rv. 272786), prestabilito allo scopo di assicurare, a parere RAGIONE_SOCIALE difesa, la separazione tra le due fasi, quell RAGIONE_SOCIALE contestazione e la successiva dell’audizione dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che è la sede in cui il soggetto può esporre le proprie ragioni e svolgere le difese.
In ogni caso, si deduce vizio di motivazione del provvedimento nella parte in cui descrive il comportamento reputato di natura offensiva, posto che / trattandosi RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALEre più grave irrogata, questa avrebbe dovuto essere supportata da più ampia giustificazione delle ragioni dell’addebito.
Mancherebbe, per la difesa, motivazione circa la proporzione tra la condotta e il suo disvalore e la entità RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALEre irrogato.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.In tema di reclami concernenti il potere RAGIONE_SOCIALEre dell’Amministrazione penitenziaria, l’orientamento consolidato di questa Corte ha affermato che l’omissione RAGIONE_SOCIALE previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000) spiegava effetti sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando fosse stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l’esplicazione dei diritt difensivi, e restava assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposito in limine dell’udienza RAGIONE_SOCIALEre dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dinnanzi al quale la convocazione poteva avvenire in qualsiasi momento, anche ad horas; il che escludeva che la preventiva informazione valesse ad assicurare un termine per predisporre le difese (Sez. 1, n. 41700 del 16/10/2001, Rv 221040; Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240935).
Detto indirizzo, quindi, considerava rituale la convocazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Disciplina in qualsiasi momento, senza necessità di un previo termine per predisporre le difese.
La difesa ricorrente si richiama alla giurisprudenza più recente, secondo la quale la contestazione fatta poco prima dell’udienza incide sulla validità del provvedimento RAGIONE_SOCIALEre adottato in quella sede, cioè a quell’indirizzo che ha affermato che l’omissione RAGIONE_SOCIALE previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento RAGIONE_SOCIALE contestazione e quello dell’udienza RAGIONE_SOCIALEre un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all’incolpato di predisporre adeguata difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, Rv. 272786).
Osserva il Collegio, che il caso citato non è pienamente sovrapponibile a quello in esame, poiché in quella circostanza vi era anche l’omessa contestazione degli addebiti: tuttavia esso esprime il principio del “ragionevole lasso temporale” che deve intercorrere tra il momento RAGIONE_SOCIALE contestazione e quello dell’udienza RAGIONE_SOCIALEre.
In definitiva, si tratta di indirizzo che viene riportato anche provvedimento censurato, secondo il quale è illegittimo il provvedimento RAGIONE_SOCIALEre nel caso in cui, tra il momento RAGIONE_SOCIALE contestazione e quello dell’udienza RAGIONE_SOCIALEre, non intercorra un ragionevole lasso di tempo, in modo da consentire all’incolpato di predisporre un’adeguata difesa, a sua volta funzionale a consentirgli, secondo la previsione dell’art. 38, comma 2, Ord. Pen., di esercitare il diritto di esporre le proprie discolpe (in conformità alla regola 59 delle Rego penitenziarie europee secondo cui, i detenuti accusati di una infrazione RAGIONE_SOCIALEre, devono avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione RAGIONE_SOCIALE loro difesa : Sez. 1, n. 14670 del 30/01/2017, dep. 24/03/2017, COGNOME, non massimata, richiamata dalla difesa).
Detto parametro valutativo, però, secondo la giurisprudenza di questa Corte anche più recente, deve essere contemperato con la previsione testuale dell’art. 81 cit.
Tale norma sì limita a prescrivere che la contestazione dell’addebito all’accusato debba essere fatta “sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto…” – comma 2 – e che “entro dieci giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE contestazione” sono fissati il giorno e l’ora RAGIONE_SOCIALE convocazione davanti al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE comma 4.
Essa, dunque, non impone l’osservanza di un termine minimo da considerare inderogabile tra il momento RAGIONE_SOCIALE contestazione e quello di svolgimento dell’udienza, come notato dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata.
Comunque, il rispetto di un termine “congruo” risponde ad una esigenza tipica del procedimento RAGIONE_SOCIALEre, in quanto assicura un’utile difesa, altriment messa in pericolo dall’assenza del tempo necessario a predisporre rilievi e repliche.
Corretto, dunque, appare il provvedimento impugNOME in quanto in linea con l’orientamento sin qui illustrato.
Inoltre, il Collegio condivide l’operato rilievo secondo il quale il detenu interessato non ha rappresentato, nella sede propria, appena gli è stato contestato l’addebito senza il rispetto di un termine congruo, come denunciato in questa sede, la necessità di poter fruire di un maggior tempo per articolare le difese, potendosi così ritenere che il tempo concesso dalla contestazione all’udienza, pur a ridosso di questa (ed anzi contestualmente come dedotto), sia stato, nella specificità del caso concreto (e cioè, in relazione alla complessità non considerevole dell’addebito mosso al detenuto),utile ad apprestare la necessaria e adeguata difesa.
Va, quindi, condivisa la rilevata carenza di interesse a coltivare il reclamo, per la violazione, solo in astratto, verificatasi, non avendo COGNOME mosso alcuna eccezione o osservazione in merito, ma anzi avendo preso attivamente parte al
P
giudizio RAGIONE_SOCIALEre, rendendo, dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dichiarazioni discolpa, tese a ridurre la portata dell’addebito già ammesso.
A ciò deve essere aggiunto che nemmeno con il ricorso risulta, specificamente, illustrato l’interesse del detenuto. Non è infatti, esposto in cosa s sia sostanziata l’asserita lesione del diritto di difesa per la contestuale ritu convocazione per l’udienza RAGIONE_SOCIALEre, rispetto alla contestazione dell’addebito.
2.Quanto al secondo aspetto devoluto, circa l’omessa motivazione sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta e circa la asserita sproporzione tra questa e l’entità RAGIONE_SOCIALE sanzione adottata, il motivo è infondato e, comunque, non si confronta con il complesso RAGIONE_SOCIALE motivazione che, invece, valuta con ragionamento non particolarmente diffuso, ma senz’altro non apparente, come gravi le offese dirette all’agente di polizia penitenziaria, rispetto ad un comportamento di quest’ultimo descritto come non irrispettoso nei confronti del detenuto, pur a fronte di contestazione circa la carente pulizia delle docce.
In tale prospettiva, dunque, risulta anche giustificato l’esercizio del potere discrezionale di determinare la qualità e gravità RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALEre da irrogare.
3.Segue a quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente