Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ha presentato ricorso in Cassazione, contestando il corretto funzionamento dell’etilometro. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l’esito positivo del test è prova sufficiente della colpevolezza. Spetta all’imputato l’onere della prova etilometro, ossia dimostrare con allegazioni specifiche e concrete eventuali vizi dello strumento, come la mancanza di omologazione o di revisione periodica. In questo caso, la testimonianza di un agente sulla regolare verifica annuale del dispositivo è stata ritenuta sufficiente a rigettare le doglianze generiche della difesa.
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