La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso è stato respinto perché basato su doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la fuga a piedi, successiva a un inseguimento in auto, per sottrarsi al controllo di polizia, integra il reato. Inoltre, è stata ritenuta corretta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), a causa dei numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di una sua propensione criminale.
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