La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito. Il ricorso è stato respinto perché i motivi erano una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e non contenevano una critica specifica alla sentenza impugnata. In particolare, riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e congrua, che aveva correttamente considerato la gravità della condotta e i precedenti penali dell'imputato come prevalenti rispetto all'assenza di precedenti condanne.
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