La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso vertente sulla commisurazione della pena, ribadendo che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la motivazione, anche se sintetica, si basa su elementi concreti come i precedenti penali e la mancanza di pentimento, e non è illogica o arbitraria, la valutazione non può essere riesaminata in sede di legittimità.
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