Un uomo, condannato per ricettazione e riciclaggio, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione del cosiddetto riciclaggio attenuante. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per valutare l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 648-bis, comma 4, del codice penale, si deve considerare la pena massima del reato presupposto comprensiva di tutte le circostanze aggravanti, e non solo la pena base. Poiché il furto presupposto era aggravato e superava la soglia dei cinque anni di reclusione, l'attenuante non è stata concessa.
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