La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava un’erronea qualificazione giuridica del reato, ma la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo di ricorso è valido solo in caso di “errore manifesto”, ovvero un errore palese ed eccentrico rispetto all’imputazione, non ravvisabile nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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