La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11241/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per configurare il reato, non è necessario che le frasi offensive siano state effettivamente udite da terzi, ma è sufficiente la mera possibilità che potessero essere percepite. Questa potenzialità, infatti, costituisce un aggravio psicologico per l'agente e lede il prestigio della pubblica amministrazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »