La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per calunnia. I motivi del ricorso sono stati ritenuti generici, in quanto si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando che la mera ripetizione di argomenti già vagliati non costituisce un valido motivo di impugnazione.
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