Un imputato, condannato per tentata rapina aggravata, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (ex art. 599-bis c.p.p.), ha presentato ricorso in Cassazione contestando nel merito la sussistenza dell'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'impugnazione avverso una sentenza di "patteggiamento in appello" è consentita solo per vizi procedurali relativi alla formazione dell'accordo e non per contestare la fondatezza dell'accusa, a cui si è rinunciato con la richiesta di concordato.
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