La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9586/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato lamentava la mancata considerazione di cause di proscioglimento, ma la Corte ha ribadito che i motivi di impugnazione sono tassativi e limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questo caso di ricorso patteggiamento conferma la severità delle norme procedurali, concludendosi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »