La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imprenditori, assolti in appello per un reato edilizio per mancanza dell'elemento soggettivo. La Corte ha chiarito che il vincolo urbanistico sulla loro area era di natura conformativa, non pre-espropriativa, e quindi non soggetto a decadenza. Di conseguenza, l'intervento edilizio, pur realizzato in buona fede, costituiva oggettivamente una lottizzazione abusiva, rendendo corretta la motivazione della sentenza di secondo grado e inammissibile il ricorso volto a ottenere un'assoluzione più ampia.
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