La Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo sulla pena in un concordato in appello, secondo l’art. 599-bis c.p.p., comporta una rinuncia implicita agli altri motivi di impugnazione. In questo caso, un ricorrente aveva pattuito la pena ma poi ha impugnato la sentenza per il mancato accoglimento della richiesta di sanzioni sostitutive. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il motivo relativo alle sanzioni sostitutive doveva considerarsi rinunciato, limitando la cognizione del giudice ai soli punti oggetto dell’accordo.
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