La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Secondo la Corte, la valutazione sul trattamento sanzionatorio è un potere discrezionale del giudice di merito. Se la motivazione della sentenza è sufficiente, logica e non contraddittoria, come nel caso di specie, il ricorso non può essere accolto, confermando così la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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