La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità e aspecificità dei motivi presentati. L’imputato aveva contestato l’applicazione di norme relative al furto, senza considerare che il reato era già stato riqualificato in ricettazione. Inoltre, uno dei motivi riguardava un reato già dichiarato prescritto, evidenziando una carenza di interesse. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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