Un imputato condannato per ricettazione ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente affermava che un lungo rinvio dell'udienza in primo grado derivasse da un legittimo impedimento del proprio legale, con conseguente blocco dei termini limitato a soli sessantuno giorni. La Suprema Corte ha smentito questa ricostruzione. Il difensore non aveva documentato l'impossibilità di nominare un sostituto per presenziare all'udienza concomitante. Di conseguenza, il giudice ha qualificato la richiesta come una generica domanda di rinvio della difesa. In questa ipotesi, la sospensione della prescrizione copre l'intero intervallo tra le udienze, pari a trecentoventicinque giorni. Il tempo trascorso non ha quindi estinto il reato prima del verdetto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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