La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione proposto da un imputato. I giudici hanno stabilito che il primo motivo era una mera ripetizione di argomenti già valutati, mentre il secondo, relativo alle attenuanti generiche, era inammissibile per carenza d'interesse, poiché basato su un motivo d'appello originariamente generico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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