Un soggetto, in custodia cautelare per reati aggravati dalla finalità mafiosa, ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame. Tuttavia, prima dell'udienza, l'imputato e il suo difensore hanno presentato una formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione, applicando la legge processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, sottolineando che la rinuncia comporta tale onere a meno che non sia determinata da una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al rinunciante, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
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