L'ordinanza in esame tratta il caso di un individuo a cui era stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova, successivamente revocata con effetto retroattivo dal Tribunale di Sorveglianza. La causa della revoca era una condotta grave, comprensiva di un'attività non dichiarata di subnoleggio di veicoli e la simulazione del furto di un'auto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della revoca affidamento in prova, poiché il comportamento dell'interessato, manifestatosi a pochi mesi dalla concessione della misura, dimostrava un'incompatibilità con il percorso di risocializzazione, giustificando la decisione del Tribunale.
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