La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8280/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento basato sulla presunta carenza di motivazione riguardo la congruità della pena. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono tassativamente limitati dall'art. 448, co. 2-bis, c.p.p., e tra questi non figura la valutazione sulla motivazione della congruità della sanzione concordata tra le parti.
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