La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34453/2024, si è pronunciata sul tema della pericolosità sociale in relazione a una condanna per associazione di tipo mafioso. Un uomo, condannato per tale reato, aveva impugnato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, sostenendo che la sua pericolosità fosse stata presunta in modo automatico. La Corte ha ribadito che non esiste un automatismo: il giudice deve sempre compiere una verifica concreta e attuale della pericolosità sociale del soggetto, basandosi su elementi specifici e non sulla sola condanna pregressa. Tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo che nel caso specifico il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente effettuato tale valutazione, considerando la persistenza dei legami familiari e ambientali con la cosca di appartenenza e la mancata revisione critica del proprio passato criminale da parte del condannato.
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