L'Amministratore Unico di una società ha richiesto finanziamenti pubblici autocertificando l'assenza di procedimenti penali a carico dell'ente. L'imprenditore conosceva l'esistenza delle indagini, avendo ricevuto notifiche e avvisi giudiziari, sebbene il certificato dei carichi pendenti risultasse formalmente pulito. I giudici di merito hanno riqualificato l'accusa originaria contestando il falso ideologico in autocertificazione. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la violazione del diritto di difesa, l'assenza di dolo e la natura innocua dell'errore, ritenendo l'attestazione ininfluente per ottenere i fondi. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I giudici hanno confermato la condanna: la riqualificazione non ha modificato il fatto storico e chi autocertifica il falso dinanzi alla pubblica amministrazione lede la fede pubblica, rendendo del tutto irrilevante l'effettiva incidenza del dato sui requisiti del bando.
Continua »